L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.

Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

Il mancato adempimento a tale obbligo prevede provvedimenti di carattere disciplinare.

CFP / Quanti ne occorrono

Il triennio formativo attuale che si concluderà il 31/12/2025, costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità nella professione, salvo quanto precisato al punto 7 delle Linee Guida per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, dei quali 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

CFP / Come acquisirli

Per tutti i corsi di formazione frontale e FAD accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che: la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista; nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. Per gli altri eventi di formazione (seminari, convegni) accreditati viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora, la frequenza dovrà essere attestata per il 100% delle ore previste.

Primo anno di iscrizione (Nuovi iscritti)

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (Re- Iscrizione)

In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.

Dipendenti pubblici e privati

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, sarà possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici o privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali attribuendo i relativi CFP.

CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale formazione, entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento. Le richieste devono essere complete dei documenti utili al riconoscimento: programmi e attestati di frequenza.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l’attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d’intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.

Master e formazione post laurea, specializzazioni

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 30 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione) per l’intero corso anche se diviso in moduli o annualità. Nel caso che le sopra descritte attività non prevedano esame finale potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale, anche in caso di corsi che prevedano più di una annualità.

Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):

a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati;

b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;

c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP;

d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;

e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio;

f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;

g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;

h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);

i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio.


Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato presentata tramite piattaforma nazionale formazione, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;

b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, tramite piattaforma nazionale formazione, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente).

Validazione su richiesta dell’iscritto dell’attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, entro il triennio in corso, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

• corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;

• le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);

• le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione), “g” (brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale), “i” (attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali);

• attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio).

  • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale. L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento):

• attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);

• attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, inerenti le aree tematiche di cui al punto 3, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.;

• corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali, ad esempio, Ministeri, Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;

• corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l’Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

Cessazione dell’Obbligo Formativo

L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
La piattaforma nazionale formazione registrerà automaticamente gli esoneri.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

L’iscritto sospeso, per qualsiasi motivo, è comunque obbligato ad adempiere all’obbligo formativo, e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell’attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio.

Piattaforma Nazionale Formazione

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la nuova piattaforma per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti.

Gli iscritti/e possono accedere con le credenziali dell’accesso centralizzato  (https://portaleservizi.cnappc.it/)  e consultare il proprio profilo.
Per chi invece non avesse fatto l’accesso centralizzato può farne richiesta collegandosi a https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx

Per eventuali problematiche relative a queste registrazioni (non per chiarimenti su eventuali CFP mancanti) è attivo un servizio di assistenza del CNAPPC all’indirizzo assistenza@awn.it.