Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali.
L’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

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Linee Guida 2024-2025


Linee Guida 2020 – 2023


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