Quesito 42 - Ott 2022
Bando PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare art1 commi 437 e seguenti della legge N. 160 del 27/12/2019 emanato dal MIT) Comune di Genova. Il Comune di Genova, avvalendosi di una partecipata, tale “SPIM” che nel 2021 per conto del comune assegna un incarico sotto soglia per il progetto definitivo di due edifici nell’area portuale di Genova comprendenti servizi pubblici, connettivo urbano, servizi pubblici erp, museo e uffici. L’incarico è stato consegnato per questioni di scadenza del bando senza pareri degli enti poiché ritenuto non necessario per la presentazione al ministero. A consegna avvenuta, SPIM richiede l’offerta economica per poi ottenere i pareri degli enti. Il Progetto risulta vincente nel giugno 2021, il Comune in più occasioni si fregia su stampa e telegiornali di avere vinto il bando senza citare il team di progettazione. Il Comune, al momento della vincita non era in possesso degli edifici (in mano ad una società di liquidazione fino a luglio 2022). Successivamente a questa data, il Comune entra in possesso degli edifici e perciò SPIM contatta i tecnici e preannuncia un contratto a breve per la prosecuzione del definitivo, poi eventualmente un secondo contratto per l’ esecutivo. Nell’arco di più un anno gli incaricati vengono coinvolti in diverse riunioni, sopralluoghi con SPIM, Comune e Soprintendenza, richieste di rendering per la stampa ecc. Successivamente SPIM comunica che non saranno più loro i referenti di questo progetto e annuncia che il Comune farà autonomamente tutte le fasi successive avvalendosi di studi esterni, tra i vincitori del bando collegato al PNRR per studi tecnici di supporto. – Visto che è stato ricevuto un contratto per la redazione del progetto definitivo comprendente progetto architettonico, impiantistico strutturale portato a termine ottenendo l’aggiudicazione con un onorario forfettario (non congruo), – Visto che ci sono stati incontri preliminari con enti per lo sviluppo della fase successiva, si possono considerare gli incontri fatti come un tacito accordo a concludere la parte del definitivo avvalendosi del diritto all’aspettativa? – Si può diffidare il Comune dal proseguire con l’incarico di completamento di questa fase, considerando che lo Studio che seguirà facendo, forse nemmeno il 10% della mole di lavoro rispetto al definitivo avanzato dagli incaricati iniziali, potrà probabilmente vantare la paternità progettuale con poche modifiche andando in presentazione finale?
Risposta
Essendo stato completato e saldato l’incarico contrattualmente pattuito, l’incarico professionale risulta concluso. Esistono numerosi precedenti di giurisprudenza (viene menzionato un recente caso specifico della Cassazione) in condizioni similari, dettagliando che mentre il contratto con il privato può prescindere dalla formalizzazione dell’incarico, il pubblico non può farlo. Con le pubbliche amministrazioni l’ingaggio dei professionisti avviene con concorso, licitazione privata, gara d’appalto, ecc e finalizzato con la formalizzazione di una determina del dirigente con disciplinare d’incarico. In difetto di questi elementi l’avvocato esclude di ritenere vincolata l’amministrazione, anche perché mancano alcuni presupposti riconducibili al vincolo di spesa, ad un capitolato di bilancio dedicato a questo tipo di attività. Per questi motivi l’amministrazione non é tenuta a elargire pagamenti. Si propongono alcune strade percorribili anche parallelamente: – Procedere sulla base di sentenze favorevoli imputando la responsabilità di chi ha agito per conto dell’amministrazione generando una sorta di arricchimento senza causa, imputabile al singolo e non all’ente, o chi ha posto in essere queste condotte creando un’aspettativa. A questo punto si potrebbe valutare, avvalendosi di una cronistoria dettagliata se ci siano i presupposti imputabili ad una serie di condotte in capo a chi per conto dell’ente si è mosso generando la convinzione con un’attività svolta che altri potrebbero acquisire facendola propria. – Rivendicare comunque la paternità del progetto depositato all’interno di un procedimento, di una gara pubblica, risultando questo progetto il progetto vincente, ed ogni variazione in sede di completamento del definitivo o dell’esecutivo non possono determinare l’attribuzione della paternità. – Si potrebbe eventualmente anche diffidare il tecnico o il Comune dall’utilizzare i materiali prodotti a seguito della conclusione dell’incarico, o calcolando la monetizzazione del tempo impiegato per gli incontri, riunioni, ecc e del risarcimento del danno. Rimarrebbe da capire comunque in base alla legge 160/2019 quali siano le modifiche apportabili una volta vinto un bando.”