Quesito 41

Durante le fasi antecedenti alla stipula del contratto assicurativo per la responsabilità professionale, l’Architetto riscontrava comportamenti poco professionali da parte dell’intermediario assicurativo (quali ad esempio la vaghezza e contraddittorietà delle informazioni contrattuali ricevute), che gli avrebbero indotto dubbi in ordine al mantenimento del rapporto con la pregressa Compagnia. Essendo passati un paio di mesi dall’inizio dei contatti ed essendo, nel frattempo, scaduta la vecchia polizza, l’Architetto si chiede se i contatti presi con il broker e la ricezione telematica del questionario e del contratto assicurativo lo vincolino a rimanere legato alla pregressa compagnia o se possa affidarsi ad altro operatore. Infine, l’Architetto si chiede se sia possibile segnalare tali comportamenti all’istituto di vigilanza.

Risposta

La compilazione del questionario avviene in una fase antecedente a quella della stipula del contratto assicurativo ed è utilizzato dalla Compagnia per determinare le condizioni del rapporto stesso. Quest’ultimo si perfeziona, in base alle regole generali, nel momento in cui avviene l’incontro delle volontà delle parti, ovvero quando a fronte della proposta contrattuale avanzata dall’assicuratore (o, per esso, dal broker), l’Architetto esprime il proprio assenso mediante apposizione della firma sul contratto oppure mediante l’assunzione di comportamenti concludenti in ordine alla volontà di stipularlo (quale il pagamento del premio).
Pertanto, fino a tale momento non sussiste alcun dovere a carico dell’Architetto, che potrà liberamente optare per una diversa compagnia assicurativa (fatta salva – in generale – la violazione del principio di buona fede nelle trattative, nella specie non sussistente).
Quanto alle conseguenze che possono derivare al broker dall’esercizio di tali condotte, gli artt. 189 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) prevedono l’esercizio di poteri di indagine e sanzionatori in capo all’IVASS, tra cui rientrano quelli di controllo della conformità dell’operato degli intermediari ai principi di correttezza e trasparenza, di accertamento delle condotte illecite, di irrogazione di sanzioni e di accoglimento di reclami e segnalazioni. In questi termini, la segnalazione delle circostanze all’Istituto risulterebbe idonea all’avvio di un procedimento a carico dell’intermediario stesso ed all’irrogazione delle relative sanzioni.