Quesito 40
Un architetto si è aggiudicato un bando pubblico indetto da un’Azienda sanitaria per la progettazione e l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo di un bene culturale. Tuttavia, in esito a questa, l’Amministrazione ha omesso di formalizzare l’incarico in suo favore, nonostante questi abbia anche informalmente sollecitato la P.A.
Il tecnico chiede se oggi possa vantare un qualche diritto in ordine all’affidamento dell’incarico ed eventualmente attraverso quali strumenti giuridici.
Risposta
Al riguardo si osserva che, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il provvedimento di aggiudicazione (ancorchè definitiva) non equivale ad accettazione dell’offerta e non vincola l’Amministrazione alla sottoscrizione del contratto. La Stazione appaltante conserva, infatti, il potere di non procedere alla stipula, in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico. Chiaramente, ciò non può avvenire per mero arbitrio della P.A., ma deve realizzarsi attraverso l’esercizio di poteri di autotutela, che devono spiegarsi nel rigoroso rispetto dei limiti indicati dal legislatore (ovvero, ai sensi dell’art. 21 – nonies Legge n. 241/1990, per motivate ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari).
Ciò detto, l’Amministrazione non può in ogni caso permanere in uno stato di indefinita inerzia, dovendo al contrario concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero deve formalmente comunicare all’interessato se intende procedere con l’affidamento dell’incarico o ritiene di far uso dei propri poteri di autotutela, ad es. annullando la procedura selettiva.
In questi termini, il professionista potrà agire davanti al TAR competente per ottenere l’accertamento e la condanna della P.A. a concludere il procedimento.