Quesito 37

Il professionista, su richiesta di un cliente e senza conferimento di apposito incarico in forma scritta, realizza un progetto di fattibilità e di massima, consegnando all’ipotetico cliente anche render dettagliati. Il cliente non vuole proseguire nella progettazione, né di dettaglio né esecutiva, e non corrisponde i compensi al professionista. Quest’ultimo viene poi a conoscenza del fatto che il progetto è stato realizzato con altro tecnico, seppure con alcune variazioni. Che tutele può vantare il primo professionista?

Risposta

La necessità di procedere sempre alla sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera intellettuale o, quantomeno, di una lettera di incarico, attiene alle conseguenze di carattere deontologico-professionale che, in difetto, derivano al professionista. Sul piano civilistico, ovvero al fine di dimostrare l’esistenza del contratto ed i diritti che ne conseguono (patrimoniali e non), la forma scritta non è necessaria, pur rilevandosi che in sua assenza occorre dimostrare, attraverso altri mezzi, il raggiungimento dell’accordo tra cliente e professionista.

I presupposti per la tutela del diritto di autore (che ha contenuto sia morale, in riferimento alla paternità dell’opera ed all’opposizione alle sue modifiche, sia patrimoniale, in riferimento all’utilizzazione economica della stessa) sono la creatività ed originalità dell’opera. Accertata dunque, mediante apposita perizia tecnica, la sussistenza di siffatti presupposti e la sostanziale sovrapponibilità dei due progetti, il primo professionista ha tutele di vario genere, potendo attivarsi in sede cautelare, risarcitoria, deontologica e/o, potenzialmente, anche penale (Artt. 171 e 172 LDA) nei confronti del professionista che ha “plagiato” il progetto. La competenza giurisdizionale, in materia di violazioni del diritto d’autore, spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale avente sede nel capoluogo di Regione (c.d. Tribunale delle Imprese).

Quanto invece al compenso per l’attività di progettazione svolta, da richiedere invece al committente (e tutelabile in sede civile innanzi al Tribunale Ordinario), va precisato che la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico grava sul professionista. Il conferimento dell’incarico, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, può in ogni caso avvenire in qualsiasi forma (e dunque non necessariamente con contratto scritto) idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell’attività del professionista da parte del cliente.