Quesito 35
Deroghe sulle distanze tra i fabbricati e dalle pareti finestrate concesse dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini e relativa sospensione delle pratiche SCIA che non rispettano tali distanze.
Risposta
Le deroghe previste dalla Legge regionale, essendo contenute in un atto di normazione primaria, sono ad ogni effetto valide, efficaci e come tali meritevoli di applicazione. con la conseguenza che un eventuale diniego del titolo edilizio in violazione di queste risulterebbe illegittimo.
Tuttavia, l’ipotetico accertamento della loro incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, avrebbe l’effetto di rendere illegittime le opere realizzate in forza di queste (ovvero eseguite applicando le deroghe previste dalla L.R.).
Ciò chiaramente non indistintamente nei confronti di tutte le opere realizzate in forza di esse, bensì solo nei confronti di quelle per le quali sia stato o venga azionato un procedimento giurisdizionale (davanti al Giudice ordinario od al Giudice amministrativo, e pertanto con tempi di decadenza e prescrizione ben diversi tra loro) in cui si contesti l’applicazione della previsione regionale.
Al contrario, per i rapporti conclusi, che per semplicità potremmo definire quelli per i quali non è insorta contestazione giurisdizionale, nè potrebbe sorgere per decorrenza dei relativi termini di decadenza/prescrizione, un’eventuale declaratoria di incostituzionalità della Legge non comporterebbe alcuna conseguenza sulle opere, che permarrebbero legittime.