Quesito 31

  1. Il fabbricato di cui trattasi risulta esistente al 22/08/1949, in quanto è presente l’accatastamento. Il comune di Rimini sostiene che il fabbricato non è regolare perchè la denominazione “ANTE 67” o “ANTE 62” (solo adottato ma mai approvato) si applica solo alle case sparse in quanto esiste una delibera del Consiglio Comunale n. 3307 del 29/03/1924 che normava le costruzioni nel comune. L’edificio in questione si trova nel ghetto non storico – località FIENILI. E’ possibile quindi, alla luce di questa delibera, che il fabbricato sia abusivo?
  2. Il fabbricato in questione è stato oggetto di una DIA. L’elaborato grafico allegato alla DIA rappresenta anche due corpi di fabbrica che non sono presenti nel Catasto del 1949 e sicuramente realizzati in epoca successiva (inizio anni ’70). Lo stato di fatto, così come è stato rappresentato, si può ritenere legittimo alla luce di quanto scritto dalla Regione Emilia Romagna nella spiegazione in merito alle tolleranza costruttive, ovvero quanto sono passati oltre 18 mesi dalla presentazione?
  3. Ai fini del rilascio di AGIBILITA’ DEI LOCALI cosa si intende con “RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE VIGENTI”? così come indicato nella Sanatoria rilasciata ai sensi della L.47/85.

Risposta

  1. Quanto contenuto nella delibera del Consiglio Comunale n. 3807 del 29/03/1924, fa riferimento alla necessità di richiedere Permesso per Nuova Costruzione, adattamento, riparazione in ZONE DI CITTA’ MARE 0, posti in frazioni o sobborghi, purchè visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, posti entro un raggio di 80 mt. Il fabbricato in questione non appartiene a frazione o sobborgo ma di fatto rientra nella casistica di edifici sparsi, in quanto non c’è documentazione che comprova la presenza di frazione o sobborgo, inoltre non esiste nel raggio di 80 mt. un luogo pubblico. Pertanto, alla luce di quanto sopra scritto e dia quanto definito nella comunicazione del Comune di Rimini, si ritiene il fabbricato legittimo
  2. Vista la presenza della pratica presentata alla pubblica amministrazione, comprendente anche i manufatti realizzati successivamente al 1949 e che l’amministrazione non ha eccepito nulla sul corpo di fabbricato rappresentato, si può invocare il legittimo affidamento di cui parla la Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 all’articolo 19 bis (tolleranze costruttive) al comma 1 ter in cui si giustifica un affidamento del proprietario di un abuso edilizio, verificato e non perseguito, alla conservazione dell’abuso stesso.
  3. Per le sanatorie rilasciate si rende necessaria la presentazione di richiesta della Certificazione ai sensi art. 35 – 19°comma della L. 47/85, sottoscritta dalla proprietà ed asseverata dal tecnico, subordinata alla concreta verifica delle disposizioni vigenti al momento del rilascio del condono edilizio, relativa alla stato di fatto in essere in data 1° ottobre 1983. Impossibile pertanto attestare certificazioni rilasciate ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008.