Quesito 29

Con una SCIA del 2014 si è proceduto alla realizzazione di un intervento di risanamento di un edificio PRE-BELLICO, la cui preesistenza e consistenza veniva dimostrata dalla proprietà con la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La SCIA si consolidava, non essendo stato adottato alcun provvedimento di inibizione/diniego da parte del Comune. A fine lavori veniva inoltrata richiesta di abitabilità, cui seguiva un sopralluogo da parte dell’Amministrazione, in esito al quale veniva adottato un provvedimento di diniego dell’abitabilità, sul presupposto che le opere eseguite (in modo conforme a quanto progettato e dichiarato nella SCIA) sarebbero risultate in difformità rispetto al catasto del ‘1939. Ciò nonostante i locali in contestazione fossero stati rilevati attentamente e la proprietaria avesse fatto una dichiarazione nella quale sosteneva che le modifiche rispetto al catasto, erano avvenute prima del 1942.

Risposta

Il diniego di agibilità appare illegittimo, posto che le opere eseguite sono state realizzate in modo del tutto conforme al titolo edilizio (rilasciato o formatosi come nel caso della SCIA) nel 2014. Nessun provvedimento di inibizione e/o sua rimozione è mai stato adottato dal Comune, con la conseguenza che la SCIA è divenuta pienamente efficace, e come tale legittimante tutte le opere in essa indicate. Ove l’Amministrazione avesse voluto contestare la sussistenza dei presupposti per la formazione della SCIA (contestando la natura prebellica dell’edificio) lo avrebbe dovuto fare nell’ambito di tale procedimento, inibendone la sua efficacia o rimuovendone gli effetti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge, ove sussistenti. I presupposti richiamati non possono invece essere invocati oggi, a supporto del diniego del certificato di agibilità. Trattasi infatti di provvedimento la cui funzione, per quanto qui di interesse, non è quella di accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento (ciò spettava, nella specie, alla SCIA), bensì di verificare la sola conformità dell’opera al progetto approvato (art. 23 L.R. 15/2013). L’intervento è stato realizzato conformemente al titolo (ed al progetto) e pertanto l’agibilità non poteva essere negata per motivi rilevanti e rilevabili in altra sede.