Quesito 27

Che termini vi sono per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno conseguente al negligente assolvimento dell’attività professionale da parte di un professionista? Nella specie un cliente si rivolgeva ad un tecnico per la presentazione di una pratica edilizia, che tuttavia non veniva portata correttamente a termine, avendo il professionista omesso il deposito della variante finale, con conseguente necessità di procedere alla (onerosa) sanatoria delle opere eseguite.

Risposta

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento professionale è, in base alla regola generale dettata dall’art. 2946 c.c., di dieci anni. Considerato che, nella specie, la prestazione professionale è stata eseguita ben più di dieci anni fa, si pone il problema di capire se il diritto risulti prescritto per avvenuta decorrenza del termine.Al riguardo si ritiene che il termine di prescrizione possa essere fatto decorrere dal momento in cui il danno (conseguente al mancato perfezionamento delle pratiche edilizie) sia divenuto conoscibile per l’interessato, che nella specie ben può coincidere con le risultanze avute in esito alle verifiche solo di recentemente commissionate al nuovo tecnico. Ciò in quanto il cliente, pur agendo secondo l’ordinaria diligenza, non possedeva le conoscenze professionali per comprendere il non corretto svolgimento dell’attività professionale da parte del primo tecnico e, conseguentemente, sino ad oggi, non poteva acquisire la consapevolezza del mancato perfezionamento delle pratiche edilizie.

In sintesi:

Nell’incontro tenutosi presso la sede dell’Ordine degli architetti della Provincia di Rimini ho sottoposto all’avvocato la lettera raccomandata inviata al cliente con la quale si invitava a provvedere al pagamento delle fatture emesse a saldo da ottobre 2016 e che il cliente non intende saldare fino a quando non verranno sistemati da parte dell’impresa esecutrice determinati lavori contestati.
Ho riferito che l’impresa è disponibile ad eseguire i lavori ma attende che il committente provveda ad autorizzarla ad entrare nell’immobile per poterli eseguire.
Il suggerimento dell’avvocato è stato quello di scrivere all’impresa invitandola a provvedere ad eseguire i lavori ed una volta completati scrivere nuovamente al cliente per sollecitare il saldo delle fatture.