Quesito 19

Il quesito è riferito all’art.18 della L.R. 15/13 in relazione ai tempi di rilascio dei permessi di costruire.
Più precisamente, scaduti i termini, inviate le PEC di richiesta di rilascio del titolo per avvenuta formazione per decorrenza dei termini, cosa succede quando l’ufficio non risponde?

Risposta

Nel caso in cui venga presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire allo Sportello unico per l’edilizia (procedimento disciplinato dall’art. 20 del DPR n. 380/2001 e, in Emilia-Romagna, dall’art. 18 della L.R. n. 15/2013), l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento nei termini indicati dalle disposizioni con l’adozione di un provvedimento espresso. Ove ciò non avvenga ovvero l’Amministrazione non concluda il procedimento nei termini, ad eccezione dei casi in cui sia necessario indire una conferenza dei servizi in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, sulla domanda di rilascio del permesso si forma un provvedimento tacito di accoglimento (silenzio assenso). Per giurisprudenza consolidata, tuttavia, la formazione dell’assenso tacito sulla domanda di permesso di costruire postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle norme in materia per il rilascio del titolo edilizio, tra cui a mero titolo esemplificativo la conformità del progetto alla normativa urbanistica o la completezza della documentazione richiesta. Per ragioni di certezza giuridica e di affidamento è pertanto consigliabile, ricorrendone i presupposti e prima di avviare le opere, richiedere all’Amministrazione un’attestazione circa l’avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine, documento questo espressamente previsto dall’art. 18, comma 10, della LR n. 15/2013.