Quesito 18
Secondo quanto previsto dalle Norme del vigente RUE del Comune di Rimini, risultano applicabili in determinati ambiti le deroghe delle altezze e distanze ai sensi dell’Art. 7Ter della L.R.20/2000, anche con demolizione e ricostruzione dell’edificio. Tali deroghe come previste dal RUE sono legittime anche quando in contrasto con il DM 1444/68 art. 9 distanza
Risposta
L’art. 2-bis del DPR n. 380/2001 ha attribuito alle Regioni il potere di adottare disposizioni derogatorie al DM n. 1444/1968 nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
Con l’art. 7 ter della L.R. n. 20/2000, la Regione Emilia-Romagna ha esercitato detto potere. Nel vigore di dette previsioni, il Comune di Rimini ha approvato alcune disposizioni all’interno del RUE, che in determinati casi consentono di andare in deroga ai limiti di cui all’art. 9 del DM n. 1444.
La previsione di RUE, in quanto vigente ed efficace, è senza dubbio operante e le domande per il rilascio dei relativi titoli edilizi devono essere in sua attuazione accolte.
Dubbi sussistono, tuttavia, in ordine alla legittimità di tali previsioni regolamentari, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 2-bis del DPR, in quanto secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la deroga regionale alla disciplina sulle distanze in edilizia realizzata dagli strumenti urbanistici è legittima se fa riferimento ad una pluralità di fabbricati ed è fondata su previsioni planovolumetriche (Corte Cost., sentenza n. 41/2017). In altri termini le deroghe per rivelarsi ammissibili dovrebbero essere inserite nel contesto di un’adeguata pianificazione urbanistica e non riguardare singoli interventi.
Ne consegue che, in caso di contenzioso, l’eventuale accertamento dell’illegittimità delle fonti regionali e comunali sottordinate al DPR n. 380/2001 che hanno consentito l’intervento, facendone venir meno il presupposto normativo, le renderebbe illegittime, con conseguente loro sanzionabilità davanti al Giudice amministrativo ed a quello civile.