Quesito 12
In riferimento alla richiesta di integrazione documentale relativa ad una S.C.I.A. in sanatoria, decorsi i 30+5 gg lavorativi di cui all’art. 14 L.R. n. 15/2013 la richiesta del Comune non è legittima, avendo l’Amministrazione perso il relativo potere.
Risposta
Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il decorrere dei termini di legge pone infatti fine al procedimento amministrativo, con la conseguenza che il silenzio protratto oltre tale termine determina l’effetto giuridico di precludere all’Amministrazione l’esercizio del potere di dichiarare l’inefficacia della SCIA e a maggior ragione, quanto al caso di specie, di richiedere integrazioni documentali. Dette attività, infatti, essendo la SCIA strumento generale di semplificazione, possono e debbono realizzarsi nel rigoroso rispetto dei termini indicati dalla legge. Ne consegue che una volta decorso il termine per l’adozione dei poteri inibitori (30+5 giorni), residua in capo alla P.A. solo il potere di adottare provvedimenti in autotutela, ovvero di secondo grado su di un titolo che si è già formato in esito al decorso del tempo, previo accertamento dei relativi presupposti. Oltre detto termine pertanto non sono ammissibili provvedimenti di divieto/inefficacia della SCIA ovvero richieste di integrazioni documentali.