Quesito 11

Quello che vorrei sapere è se è possibile presentare una pratica edilizia su un immobile sul quale è presente un condono non ancora perfezionato. In particolare, non mi è chiaro se nuovi interventi edilizi sono realizzabili, ovviamente previa autorizzazione, solo a concessione rilasciata o anche in fasi precedenti di istruttoria. In fine, mi piacerebbe sapere se c’è una legge che disciplina questi aspetti o solo, come mi è sembrato di capire, sentenze di tribunali.

Risposta

Il presupposto per edificare è la legittimità del manufatto su cui si intende intervenire. Ne consegue che l’autorizzazione (ovvero l’esecuzione) di interventi su immobili non oggetto di sanatoria riverberano l’illegittimità iniziale e sono pertanto abusivi al pari della prima. Ciò nonostante, sul presupposto che un’interpretazione rigida di tale principio condurrebbe al progressivo ammaloramento della proprietà, specie se con riferimento ad immobili per i quali la natura abusiva non è definitivamente accertata (ad es. pendenza di pratica di condono), si ritengono comunque effettuabili tutti quegli interventi di carattere manutentivo e conservativo. Nel caso in cui la pratica di condono risulti pendente da molti anni e la stessa sia stata esaustivamente istruita ai sensi di legge con tutta la documentazione richiesta, il pagamento dell’oblazione ecc., occorre poi valutare se si sia formato il silenzio assenso ovvero, in altri termini, se si sia formato un tacito provvedimento di condono ai sensi dell’art. 35, comma 17 L.n. 47/85. Al ricorrerne dei presupposti, infatti, decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda, la pratica si intende positivamente conclusa e l’immobile oggetto di condono sanato ed a tutti gli effetti legittimo.