Quesito 10
Il mio cliente è proprietario di una villa da lui costruita negli anni 70 e che a seguito di rilievo risulta di volumetria e superficie inferiore a quella licenziata. Nel 1973 il Comune, a seguito di sopralluogo di agibilità dell’immobile rilevava e metteva agli atti la difformità dell’immobile rilasciando comunque certificato di agibilità. Si è valutato con il SUE di procedere tramite accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. n. 23/2004 alla regolarizzazione dello stato dei luoghi. Considerato che la difformità in questione non crea aumenti di superficie, è possibile non corrispondere, o corrispondere in maniera simbolica, gli oneri sanzionatori?
Risposta
La realizzazione di un fabbricato più piccolo rispetto a quello autorizzato rappresenta certamente un abuso, che necessita di titolo in sanatoria. Nell’ambito di questa si ritiene tuttavia che non debbano essere corrisposti oneri da parte del richiedente il titolo. Il presupposto per il pagamento degli oneri concessori (siano essi anche in sanatoria) rimane correlato al maggior carico urbanistico che la zona dovrà sopportare in termini di opere di urbanizzazione, in esito alla realizzazione dell’intervento. Siccome le opere sono già state realizzate e corrisposti gli oneri per un intervento maggiore, in caso di sanatoria di un manufatto più piccolo viene meno il presupposto dell’aggravio del carico urbanistico. In altri termini per il rilascio della sanatoria non saranno dovuti oneri e l’interessato, ove il relativo credito non si sia prescritto, avrà inoltre titolo a domandare il rimborso al Comune.