Quesito 7

Se per quanto riguarda un edifico costruito o modificato in questo secolo sappiamo perfettamente come ci dobbiamo comportare ai fini della verifica della corrispondenza al progetto, cosa si deve fare quando si prende in considerazione un fabbricato realizzato, per esempio, negli anni ‘50 e mai ristrutturato, nel quale sono presenti diversità relativamente alle tramezzature interne e/o alla posizione delle finestre? Modifiche che non incidono sulla sagoma dell’immobile.

Risposta

Considerato che:

  • è la Legge Regionale N. 6 del 2009 la prima a precisare che, ai fini della verifica della conformità edilizia, si deve tener conto di una tolleranza costruttiva pari (al massimo) al 2% per ogni parametro o dimensione;
  • prima del 2009 questo principio non era normato e il concetto di tolleranza costruttiva di cui parlano la Legge Urbanistica e la Legge Ponte (sempre pari al 2% massimo), deve esser considerato ai soli fini fiscali e non edilizi,

Ne consegue che per le violazioni accertate prima dell’entrata in vigore dell’art. 19-bis L.R. 23/2004 (anno 2009) non può considerarsi alcuna tolleranza costruttiva. A partire da tale momento, la previsione richiamata deve invece ritenersi operante nell’ambito dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia (riferiti anche ad immobili ante 2009). Quanto alla verifica della conformità edilizia, seppur l’art. 19-bis si riferisca all’attività sanzionatoria della P.A., si ritiene possibile dare atto delle difformità esistenti entro il limite prescritto, posto che comunque detti interventi (in difformità) non risulterebbero sanzionabili ai sensi della disposizione richiamata.