Quesito 5
“quali sono i limiti di competenza della commissione per la qualità architettonica? Vorrei chiedere il riesame da parte del C.Q.A.P. di una pratica a cui è stato dato diniego…”
Risposta
La CQAP svolge attività consultiva in favore dell’Amministrazione comunale nelle materie specificatamente individuate dalla L.R. n. 15/2013 e dal R.U.E.
Trattandosi di attività consultiva, il parere espresso dalla Commissione non è vincolante (seppur da richiedere obbligatoriamente) per il Dirigente del S.U.E., al quale spetta il potere in ordine al rilascio o meno del titolo.
In materia di controllo estetico dei progetti non è ipotizzabile un potere del tutto discrezionale della Commissione, dovendo la valutazione di questa ancorarsi a precisi parametri valutativi che sono da rinvenire nello strumento urbanistico e/o nella motivazione del parere.
La composizione dell’organo rileva ai fini dell’attività amministrativa posta in essere, nel senso che un’eventuale non legittima composizione della Commissione riverbera effetti sulla legittimità/illegittimità dei pareri espressi e, conseguentemente, dei titoli rilasciati