Sicurezza sui cantieri
 

Dopo un tormentato e discusso iter legislativo ha preso vita l'atteso D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Da una prima lettura delle nuove disposizioni pubblicate sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 ed entrate in vigore in data 20 agosto 2009, è possibile rilevare che le novità più significative introdotte dal decreto correttivo hanno interessato, principalmente, l'ambito applicativo, la sospensione dell'attività d'impresa, la delega di funzioni, il documento di valutazione dei rischi, la valutazione dei rischi per i lavoratori atipici, gli appalti e il sistema di qualificazione delle imprese, la comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori all'INAIL, le responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, il nuovo regime delle visite mediche preassuntive, il regime per l'edilizia, l'apparato sanzionatorio e l'estensione dell'ambito applicativo della prescrizione obbligatoria regolata dal D. Lgs. n.758/1997, con l'introduzione di un nuovo sistema di regolarizzazione delle violazioni amministrative. Le modifiche sono distribuite su quasi tutto il Testo Unico, includendo anche le numerose correzioni e integrazioni apportate agli Allegati al D. Lgs. 81/2008. Di seguito vengono illustrate solo le principali correzioni al Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili"del D.Lgs. 81/2008 (dall'art.88 all'art.160).
Articolo 88: elenca i lavori che restano esclusi dal Titolo IV perché non sono considerati lavori edilizi, ma che restano assoggettati alla disciplina degli altri Titoli del T.U. La correzione consiste nell'inserimento di nuove tipologie di lavorazioni per le quali le disposizioni normative non trovano applicazione:
lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
lavori portuali che non comportino lavori edili o di ingegneria civile. Articolo 89: in merito alla figura del Responsabile dei Lavori il legislatore, nel ribadire che tale soggetto è "incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera", ha reintrodotto la locuzione "che può essere" che era presente nel D. Lgs. 494/96 e s.m.i., precisando anche che "tale soggetto NON coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".
Articolo 89: il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Articolo 89: viene introdotta la definizione di impresa esecutrice in aggiunta a quella di impresa affidataria già presente nel D. Lgs. 81/2008.
Articolo 90 comma 11: resta la disposizione per cui, nei lavori privati con più di una impresa, occorre nominare il coordinatore per la progettazione solo in caso di lavori soggetti al permesso di costruire. La correzione consiste nell'escludere il coordinatore per la progettazione anche nei lavori privati senza il permesso di costruire ma di importo inferiore a 100.000 euro. Resta il fatto che il PSC e il fascicolo saranno redatti dal coordinatore per l'esecuzione, che deve essere nominato in tutti i cantieri con più di una impresa. Di questa modifica non vi è traccia sul testo del D. Lgs. 106/2009 pubblicato in GU. Infatti la modifica al comma 11 dell'art.90 era stata già introdotta dalla legge Comunitaria, 7.7.2009 n.88.
Articolo 91: tra i compiti del Coordinatore alla progettazione viene aggiunto il compito di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, che sono i compiti del committente. Finora il coordinatore per la progettazione aveva due soli obblighi:
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e predisposizione del fascicolo tecnico dell'opera. Come quella precedente, anche questa correzione non risulta dal D. Lgs. 106/2009, perché era già stata introdotta dalla legge Comunitaria, 7.7.2009 n.88.
Articolo 97: le correzioni stabiliscono che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Articolo 98: sui requisiti professionali dei coordinatori, stabilisce che sono fatti salvi gli attestati dei corsi di formazione rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati in precedenza. L'allegato XV stabilisce che ai corsi possono partecipare fino a 60 persone, con un massimo di 30 durante la fase delle esercitazioni e che l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante partecipazione a convegni o seminari su temi specifici.
Allegato XV: l'allegato XV, contenuti dei piani di sicurezza, è stato modificato al punto 2.2.3 per precisare l'esclusione dal Piano di sicurezza dell'analisi dei rischi per le lavorazioni proprie dell'attività dell'impresa.
Allegato XVII: le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
Modificato l'impianto sanzionatorio: in via generale (è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell'arresto ed è aumentata quella dell'ammenda, eliminando in alcuni casi l'alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l'istituto della prescrizione (a un quarto del massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali.
Le sanzioni, al Capo III, sono state completamente riscritte. In particolare per i coordinatori sono state ridotte le ammende da 3.000 a 2.500 euro e da 12.000 a 6.400 euro. Viene inoltre ribadita la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, del fascicolo dell'opera, della Notifica Preliminare ed in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi.


Arch. Carlo Borgazzi Barbò

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 494/96 coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lgs. 528/99 e 276/03
Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 494/96
Manuale per gli incaricati di primo soccorso
Note informative sul D.Lgs. 81/08 "Testo Unico in materia di Sicurezza del Lavoro" - AUSL prot 68513 del 04/07/08
Note informative sul D.Lgs. 81/08 "Testo Unico in materia di Sicurezza del Lavoro" - AUSL prot 59916 del 13/06/08
 
CONTRIBUTI EDITORIALI
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