Quesito 44 – ottobre 2023
Il progettista architetto ha eseguito venti anni fa un intervento di ristrutturazione con parziale sopraelevazione ad un fabbricato con appartamenti ad uso residenziale. Il tecnico ha espletato l’incarico di Progettista architettonico e strutturale nonché di Direttore dei Lavori. Alla fine esecutiva dei lavori ma con le pratiche edilizia e sismica ancora aperte, durante un incontro per la definizione finale dei lavori eseguiti, delle pratiche ancora da ultimare amministrativamente, e dei compensi all’impresa, ai vari artigiani ed al professionista, si sono evidenziate incomprensioni notevoli e decisive tra il professionista ed i committenti con un’accesa discussione che ha portato alla revoca dell’incarico. La revoca è stata verbale e non seguita da alcun atto scritto da nessuna delle due parti. Alla data odierna i committenti di allora hanno richiesto copia della pratica sismica presentata. Tale documentazione non è in possesso del professionista se non in una minima parte che è comunque stata inviata ai committenti via PEC.
Risposta
1 – Salvo casi particolari, l’obbligo di tenuta dell’archivio professionale è di 10 anni, dopo i quali il professionista non è tenuto a conservare copia della documentazione, considerando anche che tutti i documenti sono presso gli enti pubblici a cui sono stati presentati.
2 – La revoca dell’incarico da parte del cliente può anche essere verbale ma sarebbe sempre opportuno che questa venisse formalizzata per iscritto (eventualmente può essere lo stesso professionista a scrivere raccomandata o pec al cliente dando atto della predetta revoca). Rimane comunque l’obbligo del professionista di comunicare la revoca agli Enti di competenza.