Quesito 39
Circa 15 anni fa sono state realizzate in un’abitazione unifamiliare alcune opere in difformità rispetto al titolo edilizio presentato all’epoca. Tali opere non sono attualmente regolarizzabili mediante SCIA in sanatoria, in quanto non autorizzabili né all’epoca dell’intervento né oggi. Nel frattempo la proprietaria dell’immobile, che ha commissionato l’intervento, è deceduta. È corretto ipotizzare che il reato di abuso edilizio sia andato in prescrizione, pur restando valida la sanzione amministrativa, nel caso in cui gli eredi scegliessero di “autodenunciarsi” per poter regolarizzare lo stato dell’immobile e renderlo commerciabile?
Risposta
In linea generale è possibile affermare che l’esecuzione di opere edilizie in assenza o in difformità dal titolo abilitativo comporta conseguenze di carattere sia penale che amministrativo. Rilevato che, come ampiamente noto, la responsabilità penale è personale, l’intervenuto decesso del proprietario-committente impedisce ogni trasmissibilità della sanzione nei confronti dei terzi (eredi).
Diverso è il caso delle conseguenze amministrative (anche pecuniarie) legate all’abuso che, in quanto riconducibili a misure con finalità generalmente ripristinatorie (e non invece punitive) derogano ai generali principi in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, risultando trasmissibili anche agli eredi.
Nel caso indicato pertanto, mentre si escludono forme di responsabilità penale, gli eredi risulteranno gravati, in caso di segnalazione alle competenti autorità amministrative, delle sanzioni che queste adotteranno in materia edilizia.