Quesito 38
Il professionista redige un progetto di massima di una villa: l’oggetto dell’incarico è un concept del fabbricato, rappresentato attraverso piante di tutti i livelli e 3d renderizzati di tutti gli esterni. Viene pattuito un compenso per questa prestazione attraverso l’invio di un preventivo e l’accettazione tramite mail. Al cliente viene inviato a quel punto un più completo disciplinare di incarico che però non firma. Prima vorrebbe infatti rassicurazione di essere libero di intendere che il progetto che deriva dalla prestazione può essere passato ad altro tecnico di sua fiducia per il successivo sviluppo. Nel caso in cui, ad esempio, il cliente non si accordi con il tecnico sull’onorario richiesto per proseguire l’incarico, vuole non dover rinunciare al progetto di massima già pagato. Il cliente non ha chiesto un preventivo completo al momento dell’incarico del progetto di massima, ritenendo di poter rimandare tale richiesta alla verifica che tale progetto fosse di suo gradimento. Secondo il cliente, il diritto d’autore riconosce al progettista la paternità del progetto di massima, così come rappresentato negli elaborati consegnati, ma il diritto alla sua libera utilizzazione, incluso il suo sviluppo più approfondito, viene acquisita dal cliente attraverso il pagamento di quanto pattuito per la prestazione parziale concordata. Il progettista tuttavia non era al corrente che il cliente, anche se la proposta progettuale avesse incontrato il suo favore, si riteneva libero di passare il progetto ad altro tecnico; di conseguenza, di questa possibilità non è nemmeno stato tenuto conto nel preventivo che il progettista ha concordato col cliente. Il progettista ha diritto ad una tutela della propria idea, o il cliente, attraverso il pagamento, diventa libero di farla modificare ed approfondire da altri senza il consenso esplicito del progettista? Tale diritto di modifica e trasferimento ad altro tecnico, è possibile e, nel caso, monetizzabile?
Risposta
Le questioni relative alla proprietà intellettuale sono due:
- Diritto d’autore, che si riferisce al riconoscimento della paternità dell’opera
- Diritto di sfruttamento economico, che riguarda la realizzazione e l’utilizzo dell’opera a fini economici. Se non è espressamente e preventivamente pattuito il contrario, si intende che esso spetta a chi ha ideato l’opera, anche dopo che per questa è stato corrisposto il compenso. E’ eventualmente possibile cedere i diritti di sfruttamento concordando modalità e importo economico della cessione.
Nel caso si cedano i diritti di utilizzazione /sfruttamento economico, permangono comunque i diritti d’autore per cui quest’ultimo deve essere sempre citato nel caso l’opera venga in qualche modo pubblicata o divulgata.