Quesito 25
Incontro riguardo l’applicazione della sanzione per consegna di abitabilità in ritardo.
Considerato che ai sensi dell’art. 26 co. 1 della LR 15/13, la tardiva richiesta del CCEA, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di euro 100,00 per ogni mese di ritardo, ho chiesto all’avv. Guidi di definire:
1) il significato di unità immobiliare e in particolare se anche i “sub” possono essere computati come tale ai fini dell’irrogazione della sanzione
2) come si calcola la sanzione di 100 euro per ogni mese.
Risposta
1) la definizione di unità immobiliare in sede regionale, mutuata dal DM 28/1998 ed esplicitata anche dall’Amministrazione comunale nei propri provvedimenti, ai fini della sua individuazione evidenzia il carattere dell'”autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare” del bene. In questi termini, il garage asservito, che costituisce pertinenza esclusiva del locale abitativo e non può essere alienato se non congiuntamente a quest’ultimo, non gode di alcuna autonomia nei sensi sopra indicati e pertanto non risulta costituire u.i.
Inoltre anche la modulistica unificata per la presentazione della SCEA, pur consentendo l’indicazione di “sub” (come nel nostro caso), per la richiesta del certificato parla di unità immobiliare (al singolare) ivi pertanto comprendendovi tutti i sub che vi si ricolleghino, che non risultino dotati di autonomia.
2) ai sensi dell’art. 26 LR la sanzione pecuniaria di 100 euro è comminata “per ogni mese di ritardo”.
Nella specie, la presentazione della SCEA in data 19.10.2017, a fronte della scadenza del titolo al 13.9.2017, è avvenuta con 1 mese di ritardo (il secondo mese di ritardo ed il presupposto impositivo si sarebbe perfezionato il 14.11.2017).
In questi termini, si ritiene che non possa essere computato l’ulteriore ritardo di 6 giorni oltre al primo mese.